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Roma,
19 febbraio 2016
Circolare n. 36/2016
Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori
sociali – Modalità di accesso al Fondo di
integrazione salariale – Circolare INPS n. 22 del 4.2.2016.
L’INPS ha definito le modalità attraverso le quali le aziende
non rientranti nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali (tra cui
le aziende con oltre 5 dipendenti inquadrate previdenzialmente
nel terziario nonché le imprese di logistica tra 6 e 50 dipendenti) possono
ricorrere al nuovo Fondo di integrazione
salariale (ex Fondo di solidarietà
residuale) al fine di garantire un sostegno economico ai dipendenti sospesi
o a orario ridotto (d.lgvo n. 148/2015). Come è noto,
le prestazioni erogate dal Fondo, al momento operativo solo parzialmente per le
aziende con oltre 15 dipendenti già iscritte al vecchio Fondo di solidarietà
residuale, sono:
· l’assegno ordinario,
consistente in un’indennità pari all’importo di cassa integrazione per un
massimo di 26 settimane a favore dei lavoratori sospesi o a orario ridotto di
aziende con oltre 15 dipendenti a seguito di riorganizzazione o crisi aziendale;
· l’assegno di solidarietà, consistente
in un’indennità pari sempre all’importo di cassa integrazione per un massimo di
12 mesi, a seguito di un accordo sindacale che stabilisca una riduzione dell’orario
di lavoro allo scopo di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso
di una procedura di licenziamento collettivo (art. 24 della legge n. 223/91) o
al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
oggettivo.
Si fa osservare che al momento la procedura informatica approntata
dall’INPS consente l’invio della sola domanda per la prestazione dell’assegno
ordinario mentre per quella dell’assegno di solidarietà bisognerà attendere
ulteriori istruzioni da parte dell’Istituto.
La domanda di assegno ordinario deve essere presentata dall’azienda,
esclusivamente in via telematica tramite il sito www.inps.it,
non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione o
riduzione di attività lavorativa. Nella domanda deve essere indicato tra
l’altro il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa.
Fabio Marrocco |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 25/2016
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Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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Lc/lc |
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organizzazioni aderenti alla Confetra. |
INPS
Direzione Centrale Prestazioni a
Sostegno del Reddito
Direzione Centrale Sistemi
Informativi e Tecnologici
Roma 4.2.2016
Destinatari
omessi
Circolare n. 22
OGGETTO: Fondo di
integrazione salariale a norma dell’art. 29 del Decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148. Operatività del Fondo e modalità di presentazione delle domande
di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo.
SOMMARIO: Sommario:
con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sull’operatività
del Fondo di integrazione salariale nelle more dell’iter procedurale all’esito
del quale sarà adottato il decreto interministeriale di cui all’art. 28, c. 4,
del D.Lgs. 148/2015. Si forniscono, inoltre, le
istruzioni per l’inoltro on-line delle istanze di accesso alle nuove
prestazioni garantite dal Fondo.
Indice: 1.
Quadro normativo.
2.
Prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale. Termini di
presentazione delle domande.
2.1 Assegno di solidarietà.
2.2 Assegno ordinario.
2.3 Neutralizzazione dei
termini di presentazione delle domande.
3. Operatività del Fondo.
Regime intertemporale.
4. Modalità di presentazione
delle domande.
1. Quadro normativo.
Il Decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali, entrato in vigore il 24 settembre 2015, ha
previsto, ai sensi dell’art. 28, c. 4, che la disciplina del Fondo residuale,
istituito con D.I. n. 79141/2014, a decorrere dal 1°
gennaio 2016 è adeguata, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle
disposizioni del medesimo D.Lgs. 148/2015.
L’ art. 29 del D.Lgs. 148/2015 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio
2016, il Fondo residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione
salariale e che, dalla medesima data, allo stesso si applicano, in aggiunta
alle norme che disciplinano il Fondo residuale, le disposizioni contenute nel
medesimo art. 29.
L’art. 46, c. 2, a
corollario dell’opera di revisione operata dal D.Lgs.
148/2015, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono abrogati i commi 20,
20-bis e 21 dell’art. 3, della
legge 92/2012 e il D.I. 79141/2014.
In attesa della
pubblicazione del Decreto di adeguamento del Fondo alla disciplina del D.Lgs. 148/2015, di cui al citato art. 28, c. 4, sono
pervenute dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali le note prot. n. 203 del 14 gennaio 2016 e prot.
n. 998 del 18 gennaio 2016, che regolamentano l’operatività del Fondo di
integrazione salariale nel regime intertemporale. Sulla base delle stesse, con
la presente circolare si forniscono le prime indicazioni sulle prestazioni
garantite dal Fondo e sulle modalità relative alla presentazione delle stesse.
Il Fondo di integrazione
salariale, pertanto, nel vigente sistema normativo, continua la gestione
iniziata dal Fondo residuale, assicurando la medesima funzione di tutela di
sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non
rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito
Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
148/2015.
Rispetto al previgente
sistema, il Fondo di integrazione salariale, in adempimento della delega
contenuta nell’art. 1, c. 2, lett. a), punto 7),
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, amplia la platea dei beneficiari
destinatari delle prestazioni garantite dallo stesso, estendendo il proprio
campo di applicazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque
dipendenti e garantendo l’assegno di solidarietà di cui all’art. 31 del D.Lgs. 148/2015.
Nel caso di datori di lavoro
che occupano mediamente più di quindici dipendenti il Fondo garantisce, per una
durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, l’ulteriore prestazione
dell’assegno ordinario di cui all’art. 30 del D.Lgs.
148/2015.
2. Prestazioni garantite dal
Fondo di integrazione salariale. Termini di presentazione delle domande.
Come anticipato il Fondo di
integrazione salariale esplica la sua funzione di tutela in costanza di
rapporto di lavoro garantendo due tipologie di prestazione, l’assegno di
solidarietà e l’assegno ordinario, di importo pari all’integrazione salariale,
così come stabilito dall’art. 3 del D.Lgs. 148/2015.
Le prestazioni sono inoltre soggette alle disposizioni di cui all’art. 26 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Pertanto, i trattamenti di
integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all’80 per cento della
retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro
non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale,
ridotti di un importo pari ai contributi previsti dal citato art. 26, ad oggi
quantificato nella percentuale del 5,84. Tale riduzione rimane nella
disponibilità del Fondo.
2.1 Assegno di solidarietà
A norma dell’art. 31, del D.Lgs. 148/2015, l’assegno di solidarietà è una prestazione
garantita a seguito di un accordo collettivo aziendale, stipulato tra i datori
di lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
che stabilisca una riduzione di orario al fine di evitare o ridurre le
eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo di
cui all’art. 24 della l. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi
individuali per giustificato motivo oggettivo.
La riduzione media oraria
non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o
mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di
riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore al 70 per cento
nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è
stipulato.
Nelle more dell’adozione dei
decreti attuativi della nuova normativa, recanti i nuovi criteri per
l’approvazione e la concessione dei trattamenti, gli stessi sono autorizzati,
previo istruttoria, alla luce dei criteri individuati nel D.M. n. 46448/2009 in
tema di contratti di solidarietà. A tal fine le istanze dovranno essere
corredate dell’apposita scheda causale presente nell’area download della
procedura di invio delle domande.
All’assegno di solidarietà
si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie.
L’assegno è garantito:
·
per
eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in
favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente
più di quindici dipendenti;
·
per
eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in
favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente
più di cinque e sino a 15 dipendenti.
Le istanze di accesso
all’assegno di solidarietà devono essere inoltrate, sulla base dei criteri
esposti nel successivo paragrafo 4, entro sette giorni dalla data di
conclusione dell’accordo collettivo aziendale.
La riduzione di attività
deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione
della domanda.
2.2 Assegno ordinario
L’assegno ordinario è
garantito, quale ulteriore prestazione, per eventi di sospensione o riduzione
di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei
lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di
quindici dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie, ad esclusione delle intemperie stagionali, e straordinarie,
limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale.
Nelle more dell’uscita del
decreto ministeriale, recante i nuovi criteri per l’approvazione e la
concessione dei trattamenti, i trattamenti sono autorizzati sulla base dei
criteri fino ad oggi utilizzati, in particolare
per le causali della CIGS si farà riferimento ai
seguenti D.M.:
·
D.M.
31444/2002 per la causale di riorganizzazione aziendale;
·
D.M.
31826/2002 per la causale di crisi aziendale.
La domanda di assegno ordinario
deve essere presentata, sulla base dei criteri esposti nel successivo paragrafo
4, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della
sospensione o riduzione di attività lavorativa.
Anche all’assegno ordinario
si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni
salariali ordinarie.
In caso di presentazione
tardiva della domanda, stante l’applicazione del disposto di cui all’art. 15,
c. 3, del D.Lgs. 148/2015, l’eventuale trattamento di
integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una
settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana
precedente), ai fini di una corretta rideterminazione delle ore di sospensione
il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto le ore di sospensione
effettuate nei periodi non indennizzabili a causa della presentazione tardiva
dell’istanza per il tramite del modello allegato alla circolare 201/2015 e
anch’esso reperibile nell’area download della procedura.
In caso di domande
presentate prima del termine iniziale di 30 giorni dalla data di inizio della
sospensione o riduzione di attività lavorativa, la procedura non consentirà
l’inoltro della domanda invitando l’utente a ripresentarla nei termini di
legge.
2.3 Neutralizzazione dei
termini di presentazione delle domande
Al fine di rendere fluida la
transizione verso il fondo di integrazione salariale, garantendo alle aziende
di inoltrare le domande senza soluzione di continuità, assicurando così
continuità di reddito ai lavoratori beneficiari, in prima applicazione, ai soli
fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data
del 1 gennaio 2016 e la data di pubblicazione della presente circolare è
neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, come sopra
individuato, la decorrenza dei termini utili per la presentazione delle istanze
di accesso all’assegno ordinario (15 giorni) è la data di pubblicazione della
presente circolare.
Per gli eventi di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno
successivo alla data di pubblicazione della presente circolare, sempre ai fini
dei termini di presentazione della domanda, troverà applicazione l’ordinaria
disciplina così come disposta dagli art. 30 e 31 del D.Lgs.
148/2015.
Per l’assegno di
solidarietà, i termini di presentazione delle domande decorreranno dalla data
di pubblicazione del messaggio di cui al successivo paragrafo 4.
3. Operatività del Fondo.
Regime intertemporale.
Con messaggio n. 7637 del 28
dicembre 2015, a seguito dell’insediamento del Comitato Amministratore del
Fondo residuale, l’Istituto ha fornito le indicazioni relative all’operatività
del Fondo medesimo.
In particolare, nel
richiamato messaggio, è stato specificato che, stante l’abrogazione del D.I. 79141/2015 dalla data del 1° gennaio 2016, le domande
di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo residuale potranno essere
inoltrate fino alla data del 31 dicembre 2015, o alla data successiva del
termine del periodo neutralizzato, individuato nella data del 12 gennaio 2016
(quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del msg. 7637/2015).
Con le citate note prot. n. 203 del 14 gennaio 2016 e prot.
n. 998 del 18 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
ha precisato che, nelle more della completa definizione dell’iter procedurale relativo
all’adozione del Decreto interministeriale di cui al citato art. 28, c. 4, del D.Lgs. 148/2015, la nuova disciplina del Fondo di
integrazione salariale, di cui all’art. 29 del medesimo D.Lgs., trova applicazione,
a decorrere dal 1° gennaio 2016, nei confronti dei datori di lavoro che
risultavano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale. Nello specifico, si
tratta dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti,
che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa
integrazione guadagni ordinaria e straordinaria per i quali, alla data del 31
dicembre 2015, non sono stati istituti Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi
di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e
27 del D.Lgs. 148/2015.
Pertanto, gli stessi
potranno accedere, per gli eventi di sospensione o riduzione di attività
lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2016, alle prestazioni garantite dal Fondo
di integrazione salariale.
Dalla medesima data le
aziende così individuate sono tenute a versare le nuove aliquote contributive
nella misura indicata dall’art. 29, c. 8, del. D.Lgs.
148/2015.
Nei confronti dei datori di
lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti e dei
datori di lavoro con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale
(per la tipologia di datori di lavoro iscritta al residuale, si rimanda alla
circolare n. 100/2014), ai quali la disciplina dei Fondi di solidarietà è stata
estesa in virtù dell’art. 26, c. 7, del D.Lgs.
148/2015, e che quindi non avevano obbligo di iscrizione al Fondo residuale, l’applicazione
della nuova normativa sarà conseguente all’adozione del decreto
interministeriale di cui all’art. 28, c. 4, secondo le modalità stabilite dalla
legge e nel decreto medesimo in corso di adozione.
Gli stessi, pertanto,
saranno tenuti a versare i contributi dovuti al Fondo, con decorrenza 1°
gennaio 2016, solo dopo l’entrata in vigore del citato decreto di cui all’art.
28, c. 4, del D.Lgs. 148/2015.
Il Fondo di integrazione
salariale è gestito dal Comitato amministratore che attualmente opera con
riferimento al Fondo di solidarietà residuale, nominato con Decreto
ministeriale del 30 novembre 2015 e insediatosi in data 18 dicembre 2015.
Tale Comitato, a norma
dell’art. 29, c. 5, del D.Lgs. 148/2015, con
riferimento alla platea di beneficiari come sopra individuati e relativamente
alle nuove prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale, dal 1°
gennaio 2016 cessa il compito di deliberare in ordine alla concessione degli
interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la
gestione delle prestazioni.
Tale compito, a norma
dell’art 29, c. 7, del medesimo D.Lgs., è assunto dalle strutture territoriali dell’INPS
competenti in relazione all’unità produttiva che autorizzeranno, quindi, i
trattamenti sia di assegno ordinario che di assegno di solidarietà.
Nei confronti delle istanze
presentate al Fondo residuale, tale Comitato amministratore continuerà a
svolgere tutti i suoi compiti, così come elencati dall’art. 35 del D.Lgs. 148/2015, compreso quello di deliberare in ordine alla
concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto
richiesto per la gestione delle prestazioni.
Con successiva circolare
saranno fornite le istruzioni relative alla concessione e al pagamento delle
prestazioni e alle modalità di versamento della contribuzione addizionale.
4. Modalità di presentazione
delle domande.
La procedura di
presentazione delle istanze di accesso è unica per entrambe le prestazioni
garantite dal Fondo di integrazione salariale e consente, pertanto, alle aziende
l’invio telematico delle domande sia di assegno di solidarietà che di assegno
ordinario.
Le istanze devono essere
presentate alla struttura INPS territorialmente competente in relazione
all’unità produttiva.
Ai fini dell’individuazione
dell’unità produttiva si rinvia a quanto definito dall’Istituto in tema di
cassa integrazione guadagni ordinaria con la circ. 197/2015 e con il msg
7336/2015.
Di seguito si forniscono
alcune sintetiche indicazioni per l’accesso ai servizi telematizzati, rinviando
ai manuali disponibili sul portale dell’Istituto per le istruzioni di
dettaglio.
La domanda è disponibile nel
portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di
utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e
consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di
solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede
tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
Completata l’acquisizione e
confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la
ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Il manuale per Aziende e
Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno
dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.
L’azienda, al momento della
presentazione, un volta selezionato il Fondo di integrazione salariale, deve
indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori
interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa
A differenza di quanto
indicato nella circolare 122/2015, i dati non dovranno più essere distinti per
qualifica lavoratori, ma è sufficiente indicare il numero totale di lavoratori
coinvolti e il numero totale delle ore richieste.
Costituiscono parte
integrante della domanda e dovranno essere allegati alla stessa:
·
l’accordo collettivo aziendale (in caso di assegno di solidarietà) che
stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro sottoscritto dalle organizzazioni
sindacali e dal datore di lavoro;
·
la
comunicazione dell’azienda di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs
148/2015 o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale (in caso di
assegno ordinario);
·
l’elenco dei
lavoratori in forza all’unità produttiva, integrato con le informazioni
inerenti alla qualifica, all’orario contrattuale e alle altre informazioni presenti
nel file in formato .CSV reperibile nell’area
download della procedura.
Per la domanda di assegno
ordinario, stante il richiamo legislativo alle causali previste dalla normativa
in materia di CIGO (ad eccezione delle intemperie
stagionali) e CIGS (ad eccezione del contratto di
solidarietà) sono state predisposte per ciascuna causale delle apposite schede
che costituiscono parte integrante della domanda, nonché un allegato tecnico
esemplificativo delle singole causali.
Alla domanda di assegno di solidarietà
dovrà essere allegata la sola scheda relativa al contratto di solidarietà.
Le singole schede sono
disponibili all’interno della procedura.
Qualora l’azienda sia stata
interessata da operazioni societarie, ai fini di una compiuta istruttoria, dovranno
essere indicati, nel campo note oppure allegando un’apposita dichiarazione, i
codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata la contribuzione
dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni pregresse.
Non saranno istruite e portate
all’attenzione del Comitato amministratore del Fondo domande mancanti della
suddetta documentazione.
La stima della prestazione
sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti
dall’azienda, tenendo conto del numero dei lavoratori e delle ore di
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
A tal fine, nella fase di
invio on-line della domanda,
verrà richiesto di indicare il numero delle ore di riduzione o sospensione
dell’attività lavorativa distinte per qualifica.
Infine, nel quadro delle
dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro, è stato predisposto un
apposito campo per eventuali comunicazioni datoriali essenziali all’istruttoria
della domanda, nonché per l’invio di documenti in formato PDF.
In questo momento la procedura
informatica non permette l’invio della domanda per la prestazione di assegno di
solidarietà, mentre è possibile inviare la domanda per l’assegno ordinario.
Con successivo messaggio sarà comunicata
la disponibilità della procedura informatica per l’invio della domanda di
assegno di solidarietà.
Il Direttore Generale
Cioffi